Regolamentazione
ESMA si aspetta che le imprese crypto cessino i servizi per stablecoin non conformi a MiCA

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l’autorità di regolamentazione e vigilanza dell’UE, ha pubblicato un parere l’8 ottobre 2026 che definisce le aspettative di vigilanza secondo le quali i fornitori di servizi di cripto‑asset (CASP) autorizzati ai sensi del Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) devono cessare di fornire servizi relativi a stablecoin non conformi a MiCA ai clienti dell’Unione europea. Il parere si applica ai token di riferimento patrimoniale (ART) e ai token di moneta elettronica (EMT), noti anche come stablecoin, per i quali le condizioni per un’offerta legittima al pubblico o per l’ammissione alla negoziazione nell’Unione ai sensi del Titolo III o del Titolo IV di MiCA, incluse eventuali esenzioni o misure transitorie applicabili, non sono soddisfatte.
L’aspettativa copre l’intera gamma di servizi di cripto‑asset disciplinati da MiCA, sia forniti singolarmente sia in combinazione: l’operatività delle piattaforme di negoziazione, i servizi di scambio, l’esecuzione degli ordini, l’emissione di cripto‑asset, la ricezione e la trasmissione degli ordini, la consulenza di investimento, i trasferimenti, la custodia e l’amministrazione, nonché la gestione di portafogli.
La documentazione, riferimento ESMA75-113276571-1742, è rivolta principalmente alle autorità nazionali competenti (ANC) per promuovere la convergenza della vigilanza e sostenere la loro valutazione di specifici assetti aziendali. La competenza di ESMA a emetterla si basa sull’articolo 29, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento ESMA, Regolamento (CE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, ai sensi del quale l’autorità fornisce pareri alle ANC al fine di costruire una cultura di vigilanza comune nell’Unione e pratiche di vigilanza coerenti, garantendo procedure uniformi e approcci costanti in tutta l’Unione. Il parere descrive l’entrata in vigore di MiCA come uno sviluppo fondamentale nella creazione di un unico libro di regole per la regolamentazione e la supervisione dei cripto‑asset, e afferma che un’applicazione e una vigilanza efficaci e armonizzate in tutta l’Unione sono cruciali per raggiungere gli obiettivi del quadro, ovvero la protezione degli investitori, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria. Non pregiudica le competenze dell’EBA e delle autorità competenti pertinenti in materia di autorizzazione e vigilanza degli emittenti di ART e EMT ai sensi dei Titoli III e IV di MiCA, e non pregiudica eventuali futuri pareri o altri strumenti di convergenza emessi da ESMA.
Il parere integra le domande‑risposte 2404 della Commissione europea e la precedente dichiarazione pubblica di ESMA sulla fornitura di determinati servizi di cripto‑asset in relazione a ART e EMT non conformi a MiCA, che aveva stabilito le circostanze in cui la fornitura di alcuni servizi può costituire un’offerta al pubblico, una richiesta di ammissione alla negoziazione o un collocamento di un ART o EMT. Il nuovo parere non modifica tale posizione, né implica che la fornitura di ogni servizio di cripto‑asset in relazione a un ART o EMT costituisca necessariamente un’offerta al pubblico o un’ammissione alla negoziazione ai sensi degli articoli 16, comma 1, o 48, comma 1, di MiCA. L’azione è separata dalla risposta di ESMA alla consultazione pubblica della Commissione europea sulla revisione di MiCA, datata 30 settembre 2026.
Articolo 66(1) – Motivazione e danni identificati
La posizione centrale di ESMA è che la fornitura di un servizio ai sensi di MiCA in relazione a un token non conforme espone i clienti a rischi che non derivano dal servizio stesso, ma sono intrinseci allo status di non conformità del token, a causa dell’assenza delle salvaguardie a livello di emittente previste dai Titoli III e IV. Secondo ESMA, tali rischi non possono essere adeguatamente identificati, gestiti o mitigati mediante le misure a disposizione del CASP, e dovrebbero generare una presunzione secondo cui la fornitura di tutti i servizi MiCA in relazione a tali token è incompatibile con l’articolo 66(1), che richiede ai CASP di “agire onestamente, equamente e professionalmente nel migliore interesse dei clienti e dei potenziali clienti”, poiché il CASP sarebbe considerato consapevolmente a facilitare l’esposizione dei clienti a rischi creati dall’assenza di tali salvaguardie.
Il parere afferma che tale conclusione non dipende dal fatto che ciascun servizio di cripto‑asset costituisca, di per sé, un’offerta al pubblico o un’ammissione alla negoziazione. Individua tre danni che si verificherebbero se i CASP autorizzati mantenessero o facilitassero la disponibilità di token non conformi nell’Unione. In primo luogo, comprometterebbe l’efficacia dei Titoli II, III e IV di MiCA consentendo un’elusione sistematica dei requisiti normativi, lasciando gli asset appartenenti alla stessa categoria regolamentare soggetti a standard diversi a seconda esclusivamente del fatto che siano stati emessi e messi a disposizione nell’Unione in conformità a MiCA. In secondo luogo, creerebbe un campo di gioco ineguale tra gli emittenti conformi e non conformi, distorcendo la concorrenza: gli emittenti conformi a MiCA devono rispettare obblighi estesi, inclusi i diritti di rimborso applicabili, i requisiti di riserva di asset o di tutela, gli obblighi di governance, gli obblighi di divulgazione e la supervisione continua, mentre i token non conformi potrebbero rimanere disponibili senza sostenere costi o obblighi regolamentari equivalenti. In terzo luogo, indebolirebbe la fiducia degli investitori privandoli del livello costante di protezione, trasparenza e supervisione che MiCA intende garantire, poiché gli investitori non potrebbero ragionevolmente attendersi un livello uniforme di protezione quando gli asset della stessa categoria sono soggetti a requisiti legali e standard di applicazione differenti.
ESMA afferma inoltre che fare affidamento su avvisi, divulgazioni o riconoscimenti da parte dei clienti non sarebbe sufficiente a affrontare queste preoccupazioni. L’opinione sostiene che le protezioni previste dal MiCA non si limitano a un singolo rischio, ma operano collettivamente per mitigare un’ampia gamma di rischi relativi all’emissione e al funzionamento di ART e EMT, e che aspettarsi che i clienti valutino le implicazioni delle salvaguardie assenti è altamente improbabile che li consenta di valutare accuratamente i rischi coinvolti. Qualsiasi valutazione effettuata da un CASP dovrebbe necessariamente coinvolgere giudizi complessi di natura legale, normativa e operativa e potrebbe differire per ambito, metodologia e conclusioni, perciò le divulgazioni difficilmente costituiranno un sostituto efficace delle stesse salvaguardie. L’opinione aggiunge che la fornitura di servizi per token non conformi ostacola la capacità delle autorità di vigilanza nazionali (NCAs) di garantire proattivamente la piena conformità al MiCA, in particolare nell’applicazione della qualità delle informazioni contenute nei white‑paper e delle comunicazioni di marketing e nel monitorare che le negoziazioni non siano dannose per gli interessi dei detentori di cripto‑asset, in particolare dei detentori al dettaglio.
In base alle aspettative di vigilanza contenute nell’opinione, le autorità di vigilanza nazionali (NCAs) dovrebbero valutare se i servizi di un CASP, singolarmente o in combinazione, consentano ai clienti dell’UE di acquisire, negoziare, scambiare, sottoscrivere, aumentare la loro esposizione o, in generale, accedere o mantenere ART o EMT non conformi al MiCA. I CASP non dovrebbero mantenere, introdurre né facilitare l’accesso a tali token per i clienti dell’UE attraverso i loro servizi e dovrebbero attuare controlli tecnici, contrattuali e organizzativi adeguati per impedirne la disponibilità nell’Unione, inclusi controlli che impediscano ai clienti dell’UE di acquisire o aumentare posizioni in tali token.
Servizi di liquidazione e la scadenza di tre mesi
L’opinione non impedisce alle autorità di vigilanza nazionali (NCAs) di consentire ai CASP che non sono ancora conformi di fornire servizi residui strettamente limitati laddove siano necessari per garantire una liquidazione ordinata e per evitare danni ai clienti. Tali servizi residui dovrebbero limitarsi alla liquidazione, conversione, prelievo, trasferimento o custodia delle partecipazioni esistenti e non dovrebbero facilitare nuove acquisizioni, promozioni, negoziazioni, distribuzioni attive o la continuata disponibilità sul mercato dei token interessati. Dovrebbero essere limitati nel tempo, comunicati chiaramente ai clienti e soggetti a un attento controllo di vigilanza.
Quando le autorità di vigilanza nazionali (NCAs) identificano esposizioni legacy residue, dovrebbero richiedere una rimedio il prima possibile e non oltre tre mesi dalla pubblicazione dell’opinione. Qualsiasi continuazione dei servizi dovrebbe essere strettamente limitata alle funzionalità di “sell-only, conversion, transfer or withdrawal functionalities” necessarie per evitare danni ai clienti, e dovrebbe rimanere limitata nel tempo, basata sul rischio e soggetta a una stretta supervisione. L’ESMA dichiara che, in collaborazione con le rispettive NCAs, monitorerà regolarmente l’applicazione tempestiva dell’opinione.












