Regolamentazione
ESMA pubblica orientamenti aggiornati sulla trasparenza MiFID II per i derivati OTC

Il 15 ottobre 2026 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), autorità di regolamentazione e vigilanza dell’UE, ha aggiornato il manuale sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione ai sensi della MiFID II e del MiFIR, aggiungendo orientamenti sull’individuazione dei derivati over-the-counter (OTC) soggetti agli obblighi di trasparenza e sull’applicazione del regime degli scarti minimi di prezzo (tick size).
Nel suo annuncio, l’ESMA ha dichiarato che l’aggiornamento fornisce ulteriori orientamenti sull’individuazione dei derivati OTC soggetti agli obblighi di trasparenza e mira a rafforzare la convergenza in materia di vigilanza sull’applicazione del regime degli scarti minimi di prezzo. L’autorità ha aggiunto che l’aggiornamento chiarisce anche come debbano essere forniti, ai fini della trasparenza, i dati di riferimento identificativi dei derivati OTC, favorendo una maggiore coerenza dei dati segnalati e pubblicati tramite il nastro consolidato.
Secondo l’annuncio, il manuale integra inoltre diverse domande e risposte pubblicate sul regime degli scarti minimi di prezzo e aggiunge raccomandazioni sulla sua applicazione, indicando i casi specifici in cui le sedi di negoziazione e le autorità nazionali competenti possono intervenire.
Modifiche registrate il 15 ottobre 2026
Il documento aggiornato, con riferimento ESMA74-2134169708-6870, è classificato nella sezione Trading dell’ESMA e la relativa tabella riepilogativa degli aggiornamenti registra le seguenti modifiche, datate 15 ottobre 2026.
L’ESMA ha eliminato gli orientamenti sulle operazioni da segnalare al Sistema di trasparenza degli strumenti finanziari (FITRS) ai fini dei calcoli della trasparenza, nella sezione 5.5.2, relativa alla tipologia di operazioni soggette agli obblighi di trasparenza post-negoziazione e comprendente la Tabella 98.
L’ESMA ha introdotto domande e risposte precedenti e nuove sul regime degli scarti minimi di prezzo nella sezione 5.4.2.6, dedicata agli orientamenti del manuale sui calcoli della trasparenza per azioni e strumenti assimilabili, in senso stretto, e comprendente la Tabella 86. Una nota a piè di pagina della tabella riepilogativa specifica che le domande e risposte precedenti sono in rosso, mentre quelle nuove o le modifiche a quelle precedenti sono evidenziate in rosso su sfondo giallo.
L’ESMA ha fornito chiarimenti sui dati di riferimento identificativi dei derivati OTC ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2025/1003 della Commissione, intervenendo sulla sezione 4.2.1.2.1, relativa ai campi comuni della Tabella 2 dell’Allegato II dell’RTS 2; sulla sezione 7.1.3, dedicata ai dati regolamentari per il fornitore del nastro consolidato (CTP) dei derivati OTC; e sulla sezione 7.2.4, relativa ai dati di mercato fondamentali per il CTP dei derivati OTC post-negoziazione. Il chiarimento ha aggiornato la Tabella 13 e aggiunto le Tabelle 13a, 106a e 111a.
Status giuridico e quadro normativo
L’ESMA pubblica il manuale ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento ESMA, che consente all’autorità di sviluppare nuovi strumenti pratici e strumenti di convergenza per promuovere approcci e prassi di vigilanza comuni. Il manuale si definisce uno strumento di diritto non vincolante di livello 3, simile alle domande e risposte, e dichiara di non voler fornire un’interpretazione del diritto dell’UE né contenere elementi di vigilanza. Specifica inoltre che i suoi contenuti non sono esaustivi e che l’ESMA lo riesaminerà e aggiornerà periodicamente, ove necessario.
Il documento riunisce gli orientamenti sulla trasparenza post-negoziazione per gli strumenti azionari e non azionari nella sezione 4; quelli sui calcoli della trasparenza per gli strumenti azionari e non azionari nella sezione 5; quelli sulla trasparenza pre-negoziazione per gli strumenti azionari nella sezione 6; e quelli sui dati in ingresso e in uscita segnalati al CTP e trasmessi da quest’ultimo nella sezione 7. Integra le risposte alle domande poste dal pubblico, dagli operatori di mercato e dalle autorità competenti sull’applicazione pratica della MiFID II e del MiFIR.
La MiFID II e il MiFIR sono stati approvati dal Parlamento europeo il 15 aprile 2014 e dal Consiglio europeo il 13 maggio 2014, sono entrati in vigore il 2 luglio 2014 e si applicano, insieme alle relative misure di livello 2, dal 3 gennaio 2018. Gli articoli 6 e 20 del MiFIR stabiliscono gli obblighi di trasparenza post-negoziazione per azioni, certificati di deposito, fondi negoziati in borsa, certificati e altri strumenti finanziari analoghi, mentre gli articoli 10 e 21 del MiFIR li stabiliscono per obbligazioni, prodotti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati. I testi riveduti concordati dai colegislatori nel 2023 sono entrati in vigore il 28 marzo 2024.
L’ESMA ha pubblicato il manuale per la prima volta il 10 luglio 2023 e lo ha aggiornato in precedenza l’8 gennaio 2024, il 14 ottobre 2024, il 10 ottobre 2025, il 19 dicembre 2025 e il 12 maggio 2026. L’aggiornamento dell’ottobre 2024 recepiva le modifiche alla MiFID II e al MiFIR riveduti che non erano interessate dalle misure di livello 2. L’aggiornamento dell’ottobre 2025 recepiva le modifiche agli RTS 1 e RTS 2 successive alle relazioni finali dell’ESMA del dicembre 2024 sul riesame di tali norme e aggiungeva le sezioni sulla trasparenza pre-negoziazione e sul CTP.
Nella sezione sui calcoli di trasparenza, aggiornata da ultimo il 10 ottobre 2025, il manuale afferma che FITRS, il sistema sviluppato da ESMA per raccogliere ed elaborare i dati e pubblicare i risultati dei calcoli di trasparenza, sarà progressivamente dismesso a favore dei dati sulle segnalazioni delle operazioni raccolti ai sensi dell’articolo 26 MiFIR. Specifica che la raccolta dei dati quantitativi ai fini dei calcoli di trasparenza relativi alle azioni e agli strumenti assimilabili sarà interrotta dal 1º gennaio 2026 e che i calcoli relativi alle obbligazioni saranno interrotti a partire dalla data di applicazione dell’RTS 2, il 2 marzo 2026, poiché il nuovo quadro normativo non prevede una valutazione trimestrale. Il manuale afferma che i calcoli relativi ai derivati continueranno a essere effettuati in attesa dell’adozione delle disposizioni dell’RTS 2 che riguardano i derivati e che si prevede di interromperli una volta entrate in applicazione le disposizioni modificate dell’RTS 2 relative ai derivati. Aggiunge che i calcoli del limite al doppio volume saranno interrotti nell’ottobre 2025, con la prima pubblicazione dei risultati relativi al limite al volume singolo.
L’annuncio aggiunge che le indicazioni sui dati di riferimento identificativi OTC devono essere considerate una bozza fino all’entrata in vigore dei relativi standard tecnici, dell’RTS 2 e dell’RTS sui dati di input e output del CTP.












