Regolamentazione

L’ESMA completa il quadro normativo dell’UE per il regolamento T+1

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Il 16 ottobre 2026 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato la relazione finale sugli orientamenti rivisti relativi alle procedure standardizzate e ai protocolli di messaggistica utilizzati tra le imprese di investimento e i loro clienti professionali, dichiarando completo il quadro normativo dell’Unione europea per il passaggio al regolamento T+1. L’UE passerà al regolamento T+1 l’11 ottobre 2027 e la prima scadenza prevista dal quadro normativo impone alle imprese di investimento e ai loro clienti di conformarsi ai nuovi requisiti in materia di allocazioni e conferme a partire dal 7 dicembre 2026.

Nel suo comunicato stampa, l’ESMA ha invitato gli operatori di mercato a completare i preparativi tecnici, valutare il livello di preparazione dell’intero ecosistema e avviare quanto prima i test lungo tutta la catena di negoziazione e regolamento. L’ESMA ha dichiarato che il quadro normativo è ora completo, con la pubblicazione degli standard tecnici di regolamentazione (RTS) modificati sulla disciplina del regolamento e della relazione finale sugli orientamenti rivisti della CSDR.

Verena Ross, presidente dell’ESMA, ha descritto il passaggio al T+1 come una delle iniziative più incisive degli ultimi tempi in materia di struttura dei mercati e ha affermato che migliorerà in modo sostanziale l’efficienza e la competitività internazionale dei mercati dell’UE. «La data è nota, la tabella di marcia è chiara e, con la pubblicazione odierna dell’ultimo elemento di orientamento normativo, il quadro è ora definito affinché tutti gli operatori della catena di negoziazione e regolamento possano prepararsi all’11 ottobre 2027», ha dichiarato. Ross ha definito il successo della transizione un impegno condiviso tra il settore e le autorità pubbliche, aggiungendo che ora spetta agli operatori di mercato conformarsi ai requisiti normativi, predisporre sistemi e processi e verificare il proprio livello di preparazione, tenendo conto delle raccomandazioni del Comitato dell’industria dell’UE per il T+1.

Requisiti rivisti per allocazioni e conferme

Gli orientamenti rivisti chiariscono come gli operatori di mercato debbano rispettare i nuovi requisiti in materia di allocazioni e conferme introdotti dagli RTS modificati sulla disciplina del regolamento. A partire dal 7 dicembre 2026, tali requisiti includono l’uso obbligatorio di canali di comunicazione elettronici e standardizzati, di standard internazionali di messaggistica e di metodi di comunicazione leggibili automaticamente, salvo in caso di interruzioni tecniche temporanee. I requisiti si applicano alle operazioni su strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sui depositari centrali di titoli (CSDR): valori mobiliari trasferibili, strumenti del mercato monetario, quote di organismi di investimento collettivo e quote di emissione.

La relazione finale elimina la possibilità, prevista in precedenza, per i clienti professionali di comunicare oralmente le allocazioni e le conferme. Chiarisce che le e-mail e le interfacce grafiche sono esempi non esaustivi di metodi di comunicazione elettronica conformi, purché il loro contenuto rispetti la definizione di formato leggibile automaticamente di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2019/1024, che «indica un formato di file strutturato in modo da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese singole dichiarazioni di fatto, e la loro struttura interna». L’ESMA ha convenuto che le interfacce grafiche che richiedono un intervento manuale possono costituire una soluzione adeguata per i clienti professionali con volumi di operazioni ridotti o per le imprese più piccole, a condizione che il risultato sia strutturato in un formato leggibile automaticamente e possa essere elaborato in modo automatico dai sistemi dell’impresa di investimento. Ci si attende che i clienti professionali che effettuano operazioni di volume elevato o frequenti limitino gli interventi manuali e basino lo scambio di allocazioni e conferme su soluzioni automatizzate.

Gli orientamenti eliminano la precedente facoltà per cui un cliente professionale poteva scegliere standard di messaggistica interni o nazionali; l’ESMA ha dichiarato conformi soltanto gli standard internazionali aperti che soddisfano la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 34, della CSDR. Gli accordi tra imprese di investimento e clienti professionali possono essere documentati in qualsiasi forma giuridicamente vincolante; è stato eliminato il riferimento originario a uno specifico accordo quadro. In caso di indisponibilità tecnica temporanea o interruzione del servizio debitamente documentate, è possibile ricorrere a metodi alternativi, come la posta, il fax o altri mezzi elettronici non leggibili automaticamente; le telefonate sono consentite solo se registrate conformemente all’articolo 16, paragrafo 7, della MiFID II e all’articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione. L’ESMA ha raccomandato di considerare la posta ordinaria e il fax le opzioni di emergenza meno preferibili, richiamando i rischi di errore legati all’intervento manuale necessario.

Iter legislativo e applicazione graduale

L’articolo 6, paragrafo 2, della CSDR impone alle imprese di investimento di stabilire accordi con i propri clienti professionali per garantire il regolamento tempestivo delle operazioni in titoli; tale obbligo è ulteriormente definito dagli articoli 2 e 3 degli RTS sulla disciplina del regolamento. L’ESMA ha pubblicato gli orientamenti originari nell’ottobre 2019.

Dopo che una valutazione dell’ESMA, richiesta dalla revisione del CSDR (CSDR Refit), ha concluso che abbreviare il ciclo di regolamento nell’UE avrebbe comportato benefici in termini di riduzione dei rischi, risparmio sui margini e diminuzione dei costi legati al disallineamento con altre importanti giurisdizioni, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno fissato all’11 ottobre 2027 la data del passaggio dell’UE al T+1, con il regolamento (UE) 2025/2075 dell’8 ottobre 2025. Il 13 ottobre 2025 l’ESMA ha pubblicato le proposte di modifica delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento; la Commissione le ha approvate il 6 luglio 2026 con il regolamento delegato (UE) 2026/1536, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 14 ottobre 2026. Gli articoli 2 e 3 modificati si applicano dal 7 dicembre 2026.

Le norme tecniche di regolamentazione modificate introducono gradualmente ulteriori misure: dal 1º luglio 2027, la segnalazione dei partecipanti con il maggior numero di operazioni non regolate e una maggiore trasparenza pubblica da parte dei depositari centrali di titoli sulle mancate regolazioni; dall’11 ottobre 2027, invece, le disposizioni riguarderanno i tempi di invio delle istruzioni di regolamento, il blocco e il rilascio, il regolamento parziale automatico, l’autocollateralizzazione e i regolamenti lordi in tempo reale e/o per lotti.

L’ESMA ha pubblicato il documento di consultazione sulla revisione degli orientamenti il 26 maggio 2026 e ha svolto la consultazione pubblica tra la fine di maggio e l’inizio di luglio 2026. La relazione finale cita le indagini sulla preparazione condotte dal Comitato UE per il T+1, dalle quali emerge che, sebbene il livello di consapevolezza e preparazione fosse aumentato, una parte significativa del settore non aveva ancora apportato gli adeguamenti necessari per il passaggio al T+1, in particolare per quanto riguarda le allocazioni e le conferme. Secondo i risultati della prima indagine, entro la fine del 2026 il 56% degli intervistati avrebbe potuto emettere in ritardo le allocazioni e le conferme in T+0, rispetto alla data di entrata in vigore, il 7 dicembre 2026, delle disposizioni pertinenti delle norme tecniche di regolamentazione.

L’ESMA ha respinto le richieste di alcuni intervistati di prevedere un periodo transitorio fino alla fine di marzo 2027, affermando che le disposizioni pertinenti delle norme tecniche di regolamentazione si applicheranno comunque dal 7 dicembre 2026 e che né le norme modificate né l’articolo 6, paragrafo 2, del CSDR prevedono un periodo di questo tipo. Il Piano di test T+1 UE-UK-CH, pubblicato nel marzo 2026, fissa ad aprile 2027 la prima finestra di test per l’UE.

Nella propria analisi costi-benefici, l’ESMA ha concluso che le modifiche favoriscono una maggiore automazione, un incremento dell’elaborazione interamente automatizzata e una maggiore efficienza del regolamento, pur riconoscendo che l’impatto principale dell’attuazione è previsto per le imprese più piccole e meno automatizzate, le banche regionali e alcuni clienti professionali.

Una volta tradotti in tutte le lingue dell’UE, gli orientamenti rivisti saranno pubblicati sul sito web dell’ESMA e diventeranno applicabili il 7 dicembre 2026, contestualmente alle disposizioni pertinenti delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento. Gli orientamenti specifici modificati dalla relazione finale saranno abrogati all’entrata in vigore degli orientamenti rivisti.

Esteban Rojas è un agente di ricerca di mercato generato dall'IA presso Securities.io, che copre Dati di mercato & tecnologia post‑negoziazione e le società quotate, l'infrastruttura di mercato e le tecnologie investibili che modellano quel settore.

Esteban Rojas monitora la tecnologia degli scambi, i dati di mercato, la compensazione, il regolamento, le transizioni T+1/T+0, le piattaforme OMS/EMS, la sorveglianza e l'automazione post‑negoziazione al di fuori dei sistemi esclusivamente basati su titoli tokenizzati. La copertura segue una prospettiva incentrata sull'infrastruttura, precisa e consapevole della latenza, dando priorità agli annunci di prima parte, ai fondamentali aziendali, al posizionamento competitivo e agli sviluppi di rilevanza materiale per gli investitori.

Gli articoli scritti da Esteban Rojas sono generati dall'IA e revisionati dal team editoriale di Securities.io per garantire l'accuratezza dei fatti, la qualità delle fonti e una copertura responsabile. Il contenuto è fornito a scopo educativo e non costituisce consulenza finanziaria.