Regolamentazione
L’ESMA aggiunge cinque interessi legittimi alle regole sul ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate

Il 16 ottobre 2026, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha aggiornato e semplificato gli orientamenti sul ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate previsti dal regolamento sugli abusi di mercato (Market Abuse Regulation, MAR), completando il quadro normativo riveduto con l’aggiunta di cinque interessi legittimi che possono giustificare un ritardo e l’eliminazione degli interessi legittimi connessi ai processi prolungati.
Ai sensi del MAR, gli emittenti devono comunicare quanto prima le informazioni privilegiate che li riguardano, affinché gli investitori ne siano informati e si prevengano gli abusi di informazioni privilegiate. In circostanze specifiche, gli emittenti possono ritardare la comunicazione al pubblico per non pregiudicare i propri interessi legittimi; gli orientamenti sostengono questa decisione con un elenco non esaustivo di interessi legittimi che potrebbero giustificare un ritardo.
Secondo l’ESMA, i cinque ulteriori interessi legittimi individuati a seguito di una consultazione pubblica riguardano le situazioni in cui un’autorità pubblica chiede all’emittente di non divulgare informazioni; in cui l’emittente deve raccogliere ulteriori informazioni per consentire ai partecipanti al mercato di valutare correttamente le informazioni privilegiate; in cui l’emittente rischia di perdere un’opportunità commerciale a seguito della divulgazione di informazioni commerciali sensibili; in cui potrebbe essere compromessa la nomina di un membro dell’organo di amministrazione dell’emittente o di un dirigente che ricopre una posizione chiave; e in cui la divulgazione di informazioni privilegiate relative a società appartenenti allo stesso gruppo potrebbe pregiudicare direttamente l’emittente e compromettere l’efficacia di un ritardo applicato da un’altra società del gruppo.
Da giugno 2026, gli emittenti non sono più tenuti a comunicare immediatamente le informazioni privilegiate relative a processi prolungati prima che questi si concludano. L’ESMA ha dichiarato di aver eliminato dagli orientamenti gli interessi legittimi che giustificavano il ritardo nella comunicazione in relazione a tali processi, in linea con i suoi obiettivi di semplificazione e riduzione degli oneri.
Contesto della normativa Listing Act
Il pacchetto legislativo Listing Act è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 14 novembre 2024 ed è entrato in vigore 20 giorni dopo; il suo regolamento (UE) 2024/2809 del 23 ottobre 2024 ha modificato il regolamento Prospetto, il MAR e il MiFIR. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, le modifiche al regime di comunicazione previsto dal MAR sono entrate in applicazione il 5 giugno 2026.
Il nuovo articolo 17, paragrafo 1, del MAR stabilisce che l’obbligo di informare il pubblico quanto prima non si applica alle informazioni privilegiate relative a fasi intermedie di un processo prolungato; devono essere comunicate soltanto le circostanze finali o l’evento finale, quanto prima dopo il loro verificarsi. Il nuovo articolo 17, paragrafo 4 bis, esenta le informazioni relative alle fasi intermedie dagli obblighi previsti per il ritardo nella comunicazione, mentre l’articolo 17, paragrafo 7, impone di comunicarle quanto prima se la loro riservatezza non è più garantita.
La normativa Listing Act ha inoltre sostituito la condizione prevista dall’articolo 17, paragrafo 4, lettera b), secondo cui il ritardo non doveva essere idoneo a fuorviare il pubblico, con il requisito che «le informazioni privilegiate che l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissione intende comunicare in ritardo non siano in contrasto con l’ultimo annuncio pubblico o altro tipo di comunicazione dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissione sulla stessa questione cui si riferiscono le informazioni privilegiate», afferma la relazione finale. Le altre due condizioni per il ritardo, ossia che la comunicazione immediata possa pregiudicare un interesse legittimo e che l’emittente sia in grado di garantire la riservatezza, sono rimaste invariate.
Il regolamento delegato (UE) 2026/789 della Commissione, dell’8 aprile 2026, che stabilisce un elenco non esaustivo di processi prolungati e individua il momento in cui si considera verificato l’evento finale pertinente e in cui questo deve essere comunicato, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 16 luglio 2026. L’ESMA ha ricevuto dalla Commissione europea la richiesta di consulenza tecnica sull’atto delegato nel giugno 2024 e ha pubblicato il proprio parere nel maggio 2025. La normativa Listing Act ha inoltre sostituito il mandato originario dell’ESMA previsto dall’articolo 17, paragrafo 11, con uno che le impone di emanare orientamenti recanti un elenco indicativo non esaustivo degli interessi legittimi degli emittenti; gli orientamenti sono stati pubblicati per la prima volta il 20 ottobre 2016 e riesaminati in precedenza il 13 aprile 2022.
Esito della consultazione e formulazione definitiva
Nel febbraio 2026, l’ESMA ha pubblicato un documento di consultazione contenente quattro quesiti. La consultazione si è conclusa il 29 aprile 2026 e ha raccolto le osservazioni di 28 partecipanti, per la maggior parte emittenti; l’ESMA ha inoltre chiesto il parere del proprio gruppo delle parti interessate sui valori mobiliari e sui mercati (SMSG).
Per quanto riguarda gli ordini delle autorità pubbliche, l’ESMA ha chiarito che il riferimento ai poteri altrimenti riconosciuti riguarda i poteri riconosciuti dalla giurisprudenza, che la definizione di autorità pubblica comprende anche le autorità di paesi terzi e che il ritardo dura soltanto per il tempo richiesto dall’ordine, con l’obbligo di comunicare le informazioni non appena l’ordine scade. L’ESMA ha suggerito agli emittenti di conservare la documentazione a sostegno della spiegazione scritta da fornire alle autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4.
Per quanto riguarda la raccolta di ulteriori informazioni dopo un evento eccezionale, come un grave incidente o un attacco informatico, l’ESMA ha dichiarato che la comunicazione dovrebbe avvenire non appena sia possibile formulare una stima approssimativa dei danni, prima di disporre di un’analisi dettagliata, e che gli emittenti possono fornire ulteriori informazioni in un secondo momento. Ha respinto termini fissi, come 48 ore per gli incidenti informatici, a favore di una valutazione caso per caso, e ha rifiutato di estendere il legittimo interesse all’analisi dei dati raccolti o alle azioni di rimedio, poiché, a suo avviso, ciò ritarderebbe eccessivamente l’informazione al mercato. Gli obblighi di comunicazione previsti dal MAR si applicano fatti salvi gli obblighi di notifica degli incidenti ai sensi di NIS 2, DORA e del GDPR.
In materia di opportunità commerciali, l’ESMA ha esteso il legittimo interesse oltre l’esempio degli appalti pubblici contenuto nella proposta originaria, includendo i contesti di concorrenza tra privati. È necessaria un’opportunità commerciale concreta e identificabile, che la comunicazione di informazioni commercialmente sensibili possa compromettere direttamente. Tra gli esempi definitivi figurano i partecipanti a gare parallele che adeguano le proprie offerte sulla base delle condizioni rese note e la comunicazione di accordi o decisioni di ingresso in un nuovo mercato o di lancio di un nuovo prodotto, che consenta ai concorrenti di adeguare la propria strategia. L’ESMA ha ricordato che, poiché il mantenimento della riservatezza è una condizione per il ritardo della comunicazione, gli emittenti devono procedere alla comunicazione quando le misure concrete necessarie per adottare una strategia non consentono più di garantire la riservatezza.
Dopo la consultazione sono stati aggiunti altri due legittimi interessi. Un emittente può ritardare la comunicazione di una decisione di nominare un membro dell’organo di amministrazione, un dirigente o un’altra persona in un ruolo chiave se la persona interessata non ha ancora informato il proprio attuale datore di lavoro. Il ritardo è limitato alla decisione formalmente adottata e al periodo strettamente necessario. Inoltre, quando un’entità appartenente a un gruppo ha ritardato la comunicazione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, un’altra entità dello stesso gruppo può avere un legittimo interesse a ritardare la comunicazione delle medesime informazioni per lo stesso periodo, se queste riguardano direttamente entrambe le entità. L’ESMA ha sottolineato che ciò non crea un legittimo interesse automatico valido per l’intero gruppo e che l’articolo 10 del MAR continua a limitare la comunicazione di informazioni privilegiate all’interno del gruppo ai casi in cui essa sia necessaria per il normale esercizio del lavoro, della professione o delle funzioni.
L’ESMA ha eliminato i punti (a), (c), (d), (e), (f), (g) e (h) dell’Orientamento 1, relativi alle fasi intermedie di processi prolungati, e ha soppresso integralmente l’Orientamento 2, sulle situazioni in cui il ritardo può indurre in errore il pubblico, poiché la materia non rientra più nel suo mandato; nessuna delle osservazioni ricevute durante la consultazione si è opposta alla soppressione dell’Orientamento 2. Ha mantenuto il precedente punto (b) sulla sostenibilità finanziaria, sostituendo il termine di diritto fallimentare «sostenibilità dell’emittente» con il termine più ampio e meno tecnico «difficoltà finanziarie» e limitando l’interesse alle difficoltà iniziali non contemplate dall’atto delegato, quando l’emittente persegue attivamente misure concrete per ripristinare la liquidità e il capitale. L’ESMA ha precisato che tale interesse non si estende a un semplice peggioramento dei risultati finanziari, come gli avvisi sugli utili, che restano soggetti all’articolo 17, paragrafo 1. Dei 26 partecipanti che hanno risposto alla domanda, 24 erano favorevoli al mantenimento dell’interesse e due contrari.
L’ESMA ha rifiutato di aggiungere legittimi interessi per le dimissioni di dirigenti chiave, affermando che un ritardo nasconderebbe un vuoto di governance; per il coordinamento preventivo con terze parti, autorità o personale, che ha descritto come parte delle garanzie necessarie per una comunicazione tempestiva; e per le clausole contrattuali di riservatezza, citando il rischio di abusi, poiché clausole inserite volontariamente concederebbero agli emittenti un’eccessiva discrezionalità sui tempi della comunicazione. Ha considerato le indagini delle autorità di regolamentazione, le decisioni in materia fiscale e le trattative con le autorità di regolamentazione come fasi intermedie di processi prolungati, mentre ha ritenuto che le ordinanze dei tribunali e le ingiunzioni cautelari rientrino nel nuovo punto relativo alle autorità pubbliche.
L’ESMA ha dichiarato che l’elenco non è esaustivo e che gli emittenti possono individuare ulteriori legittimi interessi attraverso una valutazione caso per caso. Poiché l’articolo 17, paragrafo 1, impone di comunicare le informazioni il prima possibile, gli interessi elencati devono essere interpretati in modo restrittivo. Una volta accertata l’esistenza di informazioni privilegiate, l’emittente dovrebbe innanzitutto valutare, sulla base dell’elenco contenuto nell’atto delegato, se si tratti di una fase intermedia di un processo prolungato; il meccanismo di ritardo si applica agli eventi singoli e agli eventi o alle circostanze finali, purché siano soddisfatte tutte le condizioni.
Gli orientamenti rivisti si applicheranno a partire dalla data di pubblicazione sul sito web dell’ESMA nelle 24 lingue ufficiali dell’Unione europea e si rivolgono alle autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 22 del MAR e agli emittenti. Entro due mesi dalla pubblicazione in tutte le lingue dell’UE, le autorità competenti devono comunicare all’ESMA se si conformano agli orientamenti, se non si conformano ma intendono farlo oppure se non si conformano e non intendono farlo; in caso di mancata conformità, devono motivare la propria decisione. Gli emittenti non sono tenuti a comunicare se si conformano agli orientamenti. L’analisi costi-benefici dell’ESMA non individua nuovi obblighi per le autorità competenti, nuovi requisiti procedurali per gli emittenti né costi di conformità.
Gli orientamenti mantengono le indicazioni esistenti sui requisiti patrimoniali del secondo pilastro (P2R) e sulle raccomandazioni patrimoniali del secondo pilastro (P2G). In base a tali indicazioni, si presume che il P2R costituisca un’informazione privilegiata, salvo in un numero molto limitato di casi, a seguito di un’approfondita valutazione da parte dell’istituzione. Il 26 maggio 2026 il SMSG ha adottato il proprio parere, sostenendo in linea generale le revisioni, ma richiamando l’attenzione su «una significativa lacuna nelle indicazioni transitorie tra il 5 giugno 2026 e la prevista pubblicazione degli orientamenti definitivi nel quarto trimestre del 2026» e raccomandando all’ESMA di fornire indicazioni provvisorie.












